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Smart working e sicurezza: nuove responsabilità per le imprese dal 7 aprile 2026

13/04/2026

Smart working e sicurezza: nuove responsabilità per le imprese dal 7 aprile 2026

Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34, cambia in modo significativo il quadro degli obblighi per le aziende che adottano il lavoro agile. Dal 7 aprile, la consegna dell’informativa scritta in materia di salute e sicurezza non rappresenta più un adempimento da gestire in modo formale, ma un passaggio sostanziale, la cui omissione espone direttamente datore di lavoro e dirigente a responsabilità di natura penale.

Il legislatore interviene su un ambito che negli ultimi anni ha visto una diffusione ampia e spesso non accompagnata da un adeguato aggiornamento delle procedure interne. La nuova disciplina impone un cambio di passo: il lavoro agile viene ricondotto con maggiore chiarezza nell’alveo degli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza, anche quando la prestazione si svolge al di fuori dei luoghi nella disponibilità giuridica dell’azienda.

Un obbligo formale che diventa sostanziale

L’introduzione del nuovo comma 7-bis all’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile siano assolti attraverso la consegna, almeno annuale, di un’informativa scritta. Il punto centrale non riguarda soltanto la predisposizione del documento, ma la sua effettiva consegna e la possibilità di dimostrarla nel tempo.

L’informativa deve essere fornita sia al lavoratore in smart working sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Questo implica la necessità di strutturare sistemi interni di tracciabilità, capaci di certificare l’avvenuta comunicazione e di conservarne evidenza documentale in caso di controlli.

Il contenuto dell’informativa deve riflettere i rischi concreti legati all’attività svolta. Non si tratta di un modello standard valido per tutte le realtà, ma di un documento che deve essere calibrato sull’organizzazione aziendale e sulle modalità operative adottate. Tra gli elementi essenziali rientrano i rischi generali connessi al lavoro e quelli specifici derivanti dall’esecuzione della prestazione in ambienti esterni all’azienda.

Sanzioni e adeguamenti immediati

La novità più rilevante riguarda il profilo sanzionatorio. La modifica dell’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 introduce, per la mancata consegna dell’informativa, l’arresto da due a quattro mesi oppure un’ammenda che può superare i settemila euro. Si tratta di una responsabilità contravvenzionale diretta, che coinvolge sia il datore di lavoro sia il dirigente.

Questo passaggio segna un’evoluzione chiara nell’approccio normativo: la sicurezza nel lavoro agile non è più considerata un ambito marginale o residuale, ma parte integrante del sistema di prevenzione aziendale.

Per le imprese, il tema non può essere rinviato. È necessario verificare con attenzione se l’informativa sia già stata predisposta, se risulti aggiornata rispetto ai rischi effettivi e se la sua consegna sia documentata in modo corretto. In molti casi, sarà opportuno rivedere le procedure interne, adottare strumenti digitali per la gestione delle comunicazioni e coinvolgere le figure della prevenzione aziendale in un aggiornamento complessivo delle pratiche.

Il lavoro agile continua a rappresentare una leva organizzativa importante, ma richiede oggi un livello di attenzione più elevato sotto il profilo normativo. La gestione della sicurezza, anche a distanza, diventa un indicatore concreto della capacità dell’impresa di operare in modo conforme e responsabile.

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Fabiana Fissore

Fabiana Fissore è web editor e creator di contenuti dedicati a lifestyle urbano ed eventi locali. Racconta la città con uno stile fresco e coinvolgente, a stretto contatto con il territorio.